Con il nuovo verdetto 11504 della Cassazione sull’assegno di divorzio, vengono indicati quali sono i 4 principali indici, che possiamo così riassumere:
- possesso di redditto di qualsiasi specie;
- possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari,
- capacità e possibilità di poter svolgere un’attività lavorativa in funzione all’età, al sesso, alla salute e alle proposte del mercato del lavoro sia autonomo che indipendente;
- disponibilità stabile di una casa di abitazione.
In questo caso è l’ex coniuge che richiede l’assegno a dover allegare tutta la documentazione che dimostri come lo stesso non abbia effettivamente i mezzi adeguati per il proprio sostentamento e di non poterseli procurare.
“Tale onere probatorio – commenta la Cassazione – ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro” ex coniuge al quale l’assegno è chiesto.