Supponiamo il caso di due genitori separati, che hanno in comune un minore.
Quest’ultimo fa un danno sufficientemente grave da far richiedere un risarcimento, che sia per un pallone calciato erroneamente sulla finestra del vicino o una rissa finita con qualche frattura.
In tal caso, i diretti interessati da risarcire si rivolgono alla madre del minore, ossia diretta responsabile. Quest’ultima chiede di conseguenza la contribuzione economica del padre del figlio, che ha il diritto di vederlo tre volte a settimana: è corretto?
Non vi sono delle proprie leggi che garantiscono esattamente i casi in cui i genitori sono esenti dalla responsabilità di dover pagare per i loro figli, proprio perché ogni caso è differente. In particolare, la giurisdizione non tiene conto della distanza fisica dei genitori, ma dell’educazione che hanno impartito ai figli.
E’ infatti molto difficile, da genitori, dimostrare il fatto che era impossibile intervenire al fine di evitare che il proprio figlio generasse il danno creato. Nella maggior parte dei casi, se un minore crea un danno sia per quanto riguarda incidenti stradali o danni più comuni, i responsabili sono i genitori.
Vi sono però delle eccezioni per i minori di 14 colpevoli di atti di natura illecita: in questi casi, i genitori sono del tutto esentati da ogni tipo di responsabilità.
Inoltre, i genitori sono esenti dal pagamento dei danni nel momento in cui il figlio era sotto la responsabilità di un’altra autorità, quale, ad esempio, un’istituzione come la scuola.
Il codice civile rivela che il risarcimento dei danni spetta sia alla madre che al padre, a prescindere dalla collocazione del minore (che solitamente viene affidato alla madre). La percentuale del 50 e 50 è anche presente nel caso in cui vi sia un affidamento condiviso.
Che ne pensi?